Data di fornitura imponibile – Buoni monouso

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Il 1° ottobre 2019 è entrata in vigore una modifica alla legge n. 222/2004 sull'imposta sul valore aggiunto relativa all'esecuzione imponibile dei buoni. La modifica si applica ai buoni emessi dopo il 30 settembre 2019.

La modifica si è verificata alla data dell'operazione imponibile (DUZP).

In caso di voucher monouso , il giorno di vendita o di consegna del voucher al cliente è considerato il giorno di emissione del voucher. In caso di obbligo di legge, entro 15 giorni deve essere emesso un documento fiscale con tutti i dettagli necessari. L'utilizzo effettivo del voucher (prestazione fisica di un servizio o consegna di beni) non è più considerato un'operazione imponibile, pertanto l'IVA non verrà più addebitata a partire da questo momento .

La modifica di legge non si applica ai cosiddetti buoni sconto (ad esempio, uno sconto del 20% su un acquisto a scelta o un buono per un servizio del valore di 50 €). Per queste tipologie di buoni, nulla cambia dal punto di vista IVA e rimane in vigore il principio secondo cui l'imposta dovuta sorge il giorno della ricezione del pagamento da parte del cliente sul conto bancario di Zlavomat . Tuttavia, il DUZP si applica al giorno dell'effettiva prestazione del servizio, ma la base imponibile sarà pari a zero e verrà detratta dal pagamento ricevuto (pagamento anticipato).

Tuttavia, la modifica della legge non influisce sulla legge sull'imposta sul reddito , pertanto i ricavi e le spese continuano a essere rilevati nel momento in cui il servizio viene fornito o i beni vengono consegnati.

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